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La legge delega sulla riforma del processo civile offre nuove prospettive per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in sanità.

SANITÀ: LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

La Legge Cartabia introduce nuove norme sui contenziosi sanitari. La legge delega sulla riforma del processo civile offre nuove prospettive per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in sanità. Ne parliamo con Tiziana Frittelli, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Addolorata” di Roma e  presidente nazionale di Federsanità.


QUALI SONO GLI STRUMENTI ALTERNATIVI ALLE SENTENZE?

La soluzione alle criticità della giustizia civile prevista dal PNRR è affidata prioritariamente al potenziamento degli strumenti di definizione delle liti alternativi alla sentenza, le cosiddette ADR, “Alternative Dispute Resolution“. Il loro impiego è ancora molto circoscritto nell’ambito della responsabilità civile sanitaria, ma il loro potenziale è molto più ampio.

 

QUAL È IL PRINCIPALE OSTACOLO ALLA TRANSAZIONE?

Quella di transigere è una scelta di gestione sanitaria fondata sulla convinzione che la transazione convenga alla sanità pubblica rispetto all’esito atteso del processo. Il principale ostacolo alla diffusione di questo strumento è la paura da parte del funzionario pubblico di essere chiamato a rispondere di danni erariali presso la Corte dei Conti. Per i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni – incluse quelle del Servizio Sanitario Nazionale – la conciliazione nel procedimento  di  mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile.

 

COSA VUOLE DIRE?

Qualsiasi forma di risarcimento con soldi pubblici rappresenta un danno erariale, ma la Corte si muoverà esclusivamente per perseguire la responsabilità amministrativa dei funzionari o dirigenti pubblici solo nel caso manchi da parte loro una valutazione ragionevole sull’opportunità e la convenienza della transazione stessa.

Il legislatore ha espressamente riconosciuto la difficoltà nella quale si trovano i funzionari che si assumono la responsabilità di firmare la transazione e ha predisposto margini di tutela, circoscrivendo l’intervento della Corte ai soli casi di colpa grave.

È bene, pertanto, specificare che, in questi casi, la cosiddetta. “paura della firma” e il timore di una possibile azione da parte della Corte dei Conti sono infondati. Qui è importante il confronto con il Comitato Valutazioni Sinistri dell’Azienda ospedaliera, per i pareri legali e medico-legali.

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