Dal primo aprile l’Italia si prepara a vivere la fine dell’emergenza sanitaria così come previsto dall’ultimo decreto sull’argomento il 31 marzo. Cambiano le norme per l’utilizzo del Green Pass. Vediamo come.
Di Melania Sorbera
E’ previsto un graduale allentamento delle misure adottate finora. Il Green Pass – la certificazione verde COVID-19 nata durante la pandemia per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea che attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19 – non sarà più necessario all’interno dei trasporti pubblici locali; in tutti i luoghi al chiuso, compresi bar, ristoranti, banche, uffici postali, all’interno dei negozi e delle attività commerciali, sono esclusi però i luoghi di assembramento. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica.
ll Green Pass base, la certificazione verde COVID -19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo, sarà necessario nei bar e nei ristoranti al chiuso, esclusi quelli con servizio di ristorazione riservato agli ospiti di strutture ricettive riservato esclusivamente agli alloggiati; nei luoghi di lavoro privati, anche per gli over 50 anni. Resta però l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. La sospensione in assenza di vaccinazione Covid-19 resterà solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa. Solo per loro, e non più quindi per i lavoratori di scuola, comparto sicurezza e forze dell’ordine, resta un prolungamento dell’obbligo di vaccino al 31 di dicembre. Per docenti come per i lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università resta l’obbligo vaccinale resterà fino al 15 giugno 2022. Il Green Pass base sarà necessario anche nei trasporti pubblici a lunga percorrenza; nelle mense aziendali; nei concorsi pubblici; nei corsi di formazione e negli eventi all’aperto.
Il Super Green Pass sarà necessario fino al 30 aprile: nei centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, nelle sale gioco e scommesse, nelle discoteche, nei cinema, nei teatri, nelle piscine, nelle palestre, nei congressi e nei convegni, negli eventi sportivi al chiuso, nei centri culturali, sociali e ricreativi, esclusi quelli per l’infanzia, nelle feste e cerimonie al chiuso. Solo il Super Green Pass dal primo maggio sarà necessario per le visite ai degenti in ospedali, case di cura e rsa.
Riguardo alla gestione dei casi di positività: nelle scuole dell’infanzia, nei servizi educativi per l’infanzia, alle scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno 4 casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
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